Home » Anticorruzione e trasparenza
INVIA UNA SEGNALAZIONE DI ILLECITO
Tutti i portatori di interesse della Fondazione Erice Arte possono segnalare, per iscritto o per via telematica e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione all’ Organismo di Vigilanza che provvede a un’analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l’autore e il responsabile della presunta violazione.
E’ dovere dell’ Organismo di Vigilanza di agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. E’, altresì, assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.
Nell’inviare la segnalazione di illecito è implicitamente accettato quanto descritto nella Privacy Policy e viene dato il relativo consenso.
Il diritto di Accesso
Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata all’Organismo di Vigilanza della Fondazione Erice Arte tramite:
– posta ordinaria all’indirizzo: Fondazione Erice Arte-Organismo di Vigilanza, Piazza della Loggia, 3, 91016 Erice TP
– posta elettronica all’indirizzo e-mail: odv@fondazioneericearte.org
Scarica il modulo di richiesta di accesso civico
L’oggetto dell’accesso civico nella Fondazione Erice Arte
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza della Fondazione Erice Arte, qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione.
Il Procedimento
L’Organismo di Vigilanza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette all’Ufficio Protocollo detentore dei dati che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Accesso civico generalizzato art.5 c.2, D. Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata all’ODV.
La richiesta può essere inviata tramite:
o posta ordinaria all’indirizzo dell’Ufficio individuato come competente presso la Fondazione Erice Arte – Piazza della Loggia, 3, 91016 Erice – CF: 02270060813.
o posta elettronica all’indirizzo e-mail dell’Ufficio individuato come competente presso la Fondazione Erice Arte o all’indirizzo mail: fondazioneericearte@pec.it
Scarica il modulo di richiesta di accesso civico generalizzato.
L’oggetto dell’accesso civico generalizzato nella Fondazione Erice Arte
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ad atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Il Procedimento
L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame all’Organismo di Vigilanza individuato nel Dr. Davide Candia: odv@fondazioneericearte.org
(che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Modulistica allegata
Copyright © 2021 Fondazione ERICE ARTE – Piazza della Loggia, 3, 91016 Erice – CF: 02270060813.
I contenuti sono di proprietà della Fondazione ERICE ARTE o dei rispettivi proprietari. La riproduzione è consentita previa richiesta di autorizzazione e citazione della fonte.